IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, che all'art. 1, comma 1, prevede interventi finalizzati alla ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) tab. D, nella parte in cui dispone il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 284, che prevede per il 1991 un ulteriore stanziamento per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989; Visto l'art. 8, commi 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, il quale autorizza la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorita', parametri, modalita', procedure e termini per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991; Visto l'art. 15 della legge 20 maggio 1991 n. 158, recante la proroga dei termini per il completamento delle strutture turistiche nell'Adriatico, previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991 n. 284; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1991; Ravvisata l'opportunita' di confermare l'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione indicati dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990; Considerata l'esigenza prospettata da talune regioni di prorogare il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n. 424/89 e delle successive leggi di rifinanziamento, termine gia' fissato al 31 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; Decreta: Art. 1. L'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione dei fondi sono quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 e risultanti dalla sua applicazione. Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi del presente decreto e' fissato al 31 dicembre 1993. Alla stessa data del 31 dicembre 1993 e' ulteriormente prorogato il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989 n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 nonche' di quelle finanziate ai sensi della legge 29 dicembre 1990 n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella D, dell'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991 n. 284 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991.