IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, che all'art. 1,  comma  1,
prevede  interventi  finalizzati  alla  ripresa  delle  attivita' del
settore turistico nei comuni costieri  delle  regioni  Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;
  Vista  la  legge  29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991)
tab.  D,  nella  parte  in  cui  dispone  il  rifinanziamento   degli
interventi  di  cui  all'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424
del 1989;
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991,  n.  284,  che
prevede  per  il  1991  un ulteriore stanziamento per la prosecuzione
degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n.  424  del
1989;
  Visto  l'art.  8,  commi  2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, nella legge  3  luglio  1991,  n.
195,  il quale autorizza la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992
e di lire 50 miliardi per l'anno  1993,  per  la  prosecuzione  degli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle  priorita',
parametri,  modalita',  procedure e termini per gli interventi di cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
ottobre 1991;
  Visto  l'art.  15  della  legge  20  maggio 1991 n. 158, recante la
proroga dei termini per il completamento delle  strutture  turistiche
nell'Adriatico, previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del
1989;
  Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991 n. 284;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
dicembre 1991;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  confermare  l'area  territoriale  di
applicazione  e i parametri di ripartizione indicati dagli articoli 1
e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
1990;
  Considerata l'esigenza prospettata da talune regioni  di  prorogare
il  termine  per  il  completamento  delle  opere finanziate ai sensi
dell'art. 1, comma 1 della legge n. 424/89 e delle  successive  leggi
di rifinanziamento, termine gia' fissato al 31 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'area  territoriale  di applicazione e i parametri di ripartizione
dei fondi sono quelli indicati negli articoli 1 e 3 del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 e risultanti
dalla sua applicazione.
  Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi del
presente decreto e' fissato al 31 dicembre 1993.
  Alla stessa data del 31 dicembre 1993 e' ulteriormente prorogato il
termine  per  il  completamento  delle  opere  finanziate  ai   sensi
dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  30 dicembre 1989 n. 424 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  14  febbraio  1990
nonche' di quelle finanziate ai sensi della legge 29 dicembre 1990 n.
405  (legge finanziaria 1991), tabella D, dell'art. 2, comma 3, della
legge 25 agosto  1991  n.  284  e  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991.